Non è legittimo trattare i dati sulla naviazione su internet, di un lavoratore, su siti pornografici, al fine di effettuare prima una contestazione disciplinare, poi un licenziamento ai danni del lavoratore stesso. Pur essendo lecita la contestazione disciplinare da parte dell’azienda, il trattamento dei dati sulla navigazione del dipendente è avvenuto in modo eccessivo rispetto allo scopo che il datore si proponeva. Il datore poteva dimostrare il comportamento scorretto del lavoratore, limitandosi a dare la prova degli accessi non autorizzati ad internet, avvenuti in modo diverso da quello stabilito dall’azienda.