Lavoro - responsabilità datore lavoro per mancata adeguatezza delle misure sicurezza
Cassazione Civile, 05 marzo 2012, n. 3416
Avv. Fabrizio Costantini
di Roma, RM
Letto 237 volte dal 19/03/2013
la Suprema Corte con la Sentenza n. 3416 del 5 marzo 2012 ha rilevando come la mancanza di adeguate misure di protezione, anche se non sofisticate, da intrusioni nei locali dell'ufficio postale comporta la violazione di prescrizioni della normativa regolamentare, evidenziando il nesso causale tra tale lacuna e l'azione criminosa che aveva potuto essere progettata e realizzata proprio sfruttando tale lacuna delle misure di sicurezza.
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