CASSAZIONE CIVILE - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - INFORTUNI SUL LAVORO In sede di legittimità, risulta inammissibile la censura concernente il vizio di motivazione allorché manchi la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore in itinere, qualora sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato. Ed infatti, il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro risulta protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, all'espletamento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Cass. civ., Sez. lav., 9 luglio 2012, n. 11462