La nomina di un responsabile del servizio protezione e prevenzione non esime il datore di lavoro dagli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La presenza del RSPP, infatti, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 626/1994, ma tale figura non coincide con quella del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori.