CASSAZIONE PENALE Cass. pen., Sez. IV, ud. 18 ottobre 2012 - dep. 12 novembre 2012, n. 43814 INFORTUNI SUL LAVORO In tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, è sempre configurabile la responsabilità dell'appaltatore, potendosi ravvisare anche quella del committente qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa. In merito alla prevenzione di infortuni sul lavoro, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica mediante la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dall'espletamento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria.