INFORTUNI SUL LAVORO La responsabilità colposa dei soggetti obbligati ex art. 4, D.P.R. n. 547 del 1955 a garantire la sicurezza nello svolgimento del lavoro può essere esclusa solo qualora, oltre ad aver impartito le direttive da seguire a tale scopo, abbiano effettuato, con prudente e continua diligenza, un controllo sulla puntuale osservanza delle predette disposizioni. Le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono, invero, intese a garantire la incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore o altre cause, il medesimo si sia trovato in situazione di particolare pericolo. Il compito del datore di lavoro è, dunque, molteplice ed articolato e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alla prestazione dell'attività, alla predisposizione delle misure di sicurezza necessarie ed al controllo continuo e pressante, finalizzato ad imporre ai lavoratori al rispetto di quelle norme e l'adeguamento alle misure in esse previste. Cass. pen., Sez. VI, ud. 10 maggio 2012 - dep. 11 settembre 2012, n. 34578