La Corte di Cassazione ha confermato la pena inflitta ad un datore di lavoro per il delitto di lesioni personali colpose gravi (durata della malattia superiore a quaranta giorni), in relazione all’art. 583, comma 1, n. 1, c.p., posto in essere mediante condotta omissiva in danno di un proprio lavoratore dipendente. I giudici hanno ritenuto che le lesioni personali gravi, nella fattispecie ustioni di secondo grado, che il cuoco di un ristorante ha riportato dopo essere scivolato sul pavimento della cucina nell’atto di riempire una lavastoviglie con una pentola d’acqua bollente, e senza indossare calzature antiscivolo, siano penalmente addebitabili al datore di lavoro per omissione colposa specifica.