Datore sempre responsabile per la pericolosità del macchinario
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 08 Agosto 2011, n.° 31571
Avv. Prof. Antonio Ruggiero
di Varese, VA
Letto 712 volte dal 14/09/2011
L'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro si estende anche ai mezzi usati dai propri dipendenti, comprendendo, dunque, anche i macchinari. Se lo strumento era difettoso, il datore di lavoro ne risponde sempre in prima persona, non valendo a nulla la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento sulla notorietà e la competenza tecnica del costruttore. Questo è un indirizzo giurisprudenziale che va consolidandosi: il datore di lavoro DEVE accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all'uso, rispondendo, in caso di omesso verifica, di tutti i danni subiti da questi ultimi, compreso l'evento morte.
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Avv. Francesco Paolo Rubino
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