ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - Infortuni sul lavoro
Cass. civ., Sez. Lav., 28 febbraio 2012, n. 3042
Avv. Monica Mandico
di Napoli, NA
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La comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., rubricato "Prescrizione in materia di assicurazione", essendo diversa dalla denuncia di sinistro, può provenire dallo stesso danneggiato o anche da un terzo. L'esistenza, tra l'altro, di una causa di sospensione della prescrizione, ancorché non dedotta nelle fasi di merito, non costituendo un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, a condizione però che le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.
CASSAZIONE CIVILE
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