La comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., rubricato "Prescrizione in materia di assicurazione", essendo diversa dalla denuncia di sinistro, può provenire dallo stesso danneggiato o anche da un terzo. L'esistenza, tra l'altro, di una causa di sospensione della prescrizione, ancorché non dedotta nelle fasi di merito, non costituendo un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, a condizione però che le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.