Porto d'armi e attestato di idoneità a guardia giurata si possono ottenere anche in presenza di parenti pregiudicati
T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sentenza 15 Febbraio 2018 , n. 449
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 296 volte dal 21/02/2018
La sussistenza di vincoli di parentela con persone pregiudicate non può essere l'unico elemento valutato dall'Amministrazione per valutare il pericolo di abuso dei titoli di polizia. In caso di diniego, la decisione dev'essere supportata da elementi desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, ma significative in rapporto alle attività da svolgere.
N. 449/2018 Reg. Prov. Coll.N. 39 Reg. Ric.ANNO 2018REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 c.p.a.;sul ricorso numero di registro generale 39 del 2018, proposto da:...omissis..., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Parisi, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;controMinistero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Prefettura U.T.G. di Catanzaro, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;per l'annullamentodel decreto del Prefetto di Catanzaro del ...omissis..., prot. n. ...omissis.../area I Bis, con il quale sono state rigettate le istanze di rinnovo del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e della licenza di porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta, a nome della ricorrente;di ogni altro atto o provvedimento preordinato connesso e conseguente.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura U.T.G. di Catanzaro;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;Rilevato in fatto che:a) ...omissis... svolge sin dall'anno 2005 la professione di guardia particolare giurata;b) con il provvedimento meglio indicato in epigrafe la Prefettura di Catanzaro le ha negato il rinnovo del decreto di approvazione e della licenza di porto d'armi; in particolare, non sussisterebbe il requisito dell'affidabilità della condotta nell'uso delle armi in quanto l'istante, per via dei rapporti di stretta parentela con soggetti controindicati coinvolti in contesti criminosi, potrebbe essere assoggettata a pressioni e ingerenze nella sua attività;c) il provvedimento è stato impugnato d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, cui la ricorrente ha domandato di annullarlo perché illegittimo;d) costituitasi l'amministrazione intimata, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato discusso nel merito alla camera di consiglio del 14 febbraio 2018 e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;Ritenuto in diritto che:e) secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato la prognosi di possibile abuso dei titoli di polizia (attestato di idoneità a guardia particolare giurata e connesso permesso al porto d'arma) non può essere fondata solo ed esclusivamente sui pregiudizi penali gravanti su persona diversa pregiudicata, pur legata al ricorrente da vincoli di parentela, nei confronti del quale non sono stati evidenziati rapporti tali - di convivenza, di carattere lavorativo o di altro tipo di cointeressenza - che possano far ragionevolmente dubitare del corretto uso di detti titoli di polizia da parte del richiedente (Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1722);f) tale orientamento ha trovato costante conferma nella giurisprudenza di prime cure, secondo cui i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti le licenze di polizia devono essere sempre desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di evidenziare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale; di conseguenza l'amministrazione, nel condurre l'istruttoria ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza, non può limitarsi ad evidenziare solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza, atteso che la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o, comunque, capace di abusi (TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, 12 novembre 2015, n. 2900; TAR Emilia Romagna - Parma, 12 dicembre 2016, n. 347);Osservato che:g) nel caso di specie, l'amministrazione si è limitata a rilevare che ...omissis... è figlia e sorella di soggetti gravati da numerosi, rilevanti precedenti penali e di polizia, i quali sono quindi ritenuti in contatto con contesti criminali; non vengono, però, evidenziati ulteriori elementi che possano ragionevolmente indurre a ritenere che tali soggetti possano condizionare l'attività della ricorrente;h) dagli atti istruttori versati in giudizio emerge la circostanza che la ricorrente abbia effettuato delle visite in carcere ad uno dei fratelli (in otto occasioni nel corso di tre anni); si tratta, però, di elemento fattuale che non solo non è valorizzato nel provvedimento impugnato, ma soprattutto appare logico inquadrare in termini di adempimento dei vincoli di solidarietà familiare;i) dal compendio istruttorio acquisito dall'amministrazione emergono, peraltro, elementi (situazione di non convivenza da lungo tempo con i soggetti controindicati, stato matricolare privo di censure) che depongono in senso contrario a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato;j) il provvedimento impugnato si rivela, pertanto, carente di istruttoria e di motivazione che, per come indicato nel primo, assorbente motivo di ricorso, lo rendono illegittimo;k) il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza;P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:a) annulla il decreto del Prefetto di Catanzaro del ...omissis..., prot. n. ...omissis.../area I Bis;b) condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore di ...omissis..., delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: IL PRESIDENTEVincenzo SalamoneIL REFERENDARIO ESTFrancesco TallaroIL REFERENDARIOGermana Lo Sapio Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2018
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