Commento: Gli articoli 7 e 21 della Costituzione concernono l’esercizio del diritto di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tali diritti perdono di legittimità nel momento in cui siano lesi altri interessi, anch’essi costituzionalmente garantiti. Ciò accade, ad esempio, quando si realizza la condotta della interruzione dei pubblici servizi,  regolata, anche per la sanzione prevista, dall’art. 340 c.p. La Seconda Sezion