LAVORO (RAPPORTO DI) Il lavoro non è solo strumento di sostentamento economico, ma è anche strumento di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello individuale e nel contesto sociale. Ciò detto, ottemperare all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro non può significare limitarsi a pagare la retribuzione ed a permettere lo svolgimento dell'attività sindacale, significando, invero, ripristinare il rapporto di lavoro nella sua pienezza, sì da consentire l'esercizio dell'attività lavorativa. L'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non è suscettibile di esecuzione specifica, in quanto l'esecuzione in forma specifica è possibile per le obbligazioni di fare di natura fungibile. Viceversa, la reintegrazione nel posto di lavoro implica non soltanto la riammissione del lavoratore nell'azienda, ma anche un necessario ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale, consistente nell'impartire al dipendente le opportune direttive nell'ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione. Cass. civ., Sez. V, 15 giugno 2012, n. 9883