Il Tribunale dichiara antisindacale il comportamento della società in quanto i lavoratori aventi qualifiche superiori e quindi secondo l'art. 2103 c.c. "II lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte..." ed aggiunge, che "ogni patto contrario è nullo".