La Suprema Corte ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5 e 6, L. 4 novembre 2010 n. 183 con riferimento a cinque articoli della Costituzione: l'art. 3 (principio di ragionevolezza), l'art. 4 (diritto al lavoro), l'art. 24 e l'art. 111 (effettività del rimedio giurisdizionale), l'art. 117 (obbligo di rispettare i trattati internazionali, segnatamente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Nella motivazione dell'ordinanza tra l'altro leggesi: L'art. 32 di tale legge stabilisce al comma 5 che, nei casi in cui il contratto a termine si converta in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore stabilendo un'indennità "omnicomprensiva" nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; il comma 6 dimezza questa indennità in presenza di contratti collettivi che prevedano specifiche graduatorie per il reimpiego dei precari; il comma 7 stabilisce che i commi 5 e 6 si devono applicare a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.