Sussiste un rapporto di lavoro subordinato ogniqualvolta il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’editore per eseguirne le istruzioni
Trib.Salerno, sez.lavoro. g.u.Laudati , sent.1021/2010 del 25.02.2010
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
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Il giornalismo secondo la Corte di Cassazione, e` caratterizzato da una serie di indici rivelatori, quali: la raccolta, il commento e l’elaborazione di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; l’elemento della creativita`; la tempestivita` la loro novita`, della dovuta attenzione e considerazione; gli elementi della ‘‘creativita`’’, dell’‘intellettualita`’’ e dell’‘intermediazione critica’’ delle notizie. Il carattere creativo dell’attivita` giornalistica non significa che essa debba essere necessariamente oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. In realta`, fermo restando il carattere essenziale della creativita`, essa puo` costituire prestazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a seconda delle modalita` della collaborazione tra il datore di lavoro e il giornalista. Principale elemento distintivo dei rapporti di lavoro subordinato,com’e` noto, e` il vincolo della subordinazione,inteso come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Per la concreta esistenza della subordinazione non sono sufficienti semplici direttive programmatiche e prescrizioni predeterminate, essendo tanto le une quanto le altre compatibili anche con il lavoro autonomo. Piuttosto, e` necessario che la prestazione sia regolata — durante l’intero svolgimento del rapporto - da direttive direttamente riconducibili all’esercizio del potere conformativo e disciplinare del datore di lavoro. Tanto premesso, il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione nel rapporto di lavoro giornalistico, per la natura squisitamente intellettuale dell’attivita` del giornalista, per il carattere collettivo dell’opera redazionale, per la peculiarita` dell’orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. Ne consegue che dovra` ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato, ogniqualvolta il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’editore per eseguirne le istruzioni. Il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico e` attenuato, come si e` detto, in ragione del carattere intellettuale e creativo della prestazione. Fondamentale diventa l’aspetto relativo all’inserimento continuativo ed organico dell’opera professionale nell’organizzazione unitaria dell’impresa editoriale; pertanto non puo` escludersi in astratto la subordinazione neanche in un rapporto di lavoro giornalistico svolto saltuariamente,con ampia autonomia e malgrado la propria collaborazione in altri quotidiani e riviste. Per giurisprudenza costante, ancora, si deve affermare che ha carattere di rapporto di lavoro subordinato l’attivita` giornalistica che, per ampiezza di prestazioni e intensita` della collaborazione, comporti l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, ove per stabilita` si intende non la semplice continuita` quanto piuttosto la circostanza secondo cui il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilita` senza essere esposto al rischio di doverla contrattare volta per volta (V. Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2003, n. 12252, in Mass. giur. lav., 2004, 6, 130)
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