Sanzioni per il lavoro nero – insussistenza del rapporto di lavoro subordinato - Attività occasionale e non continuativa - Irrilevanza
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 giugno 2013, n. 16340
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
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la Cassazione ha confermato la sanzione per lavoro nero ad un imprenditore edile, per aver impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un lavoratore, nonostante questi fosse regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante sia l'iscrizione all'albo degli artigiani, sia l'occasionalità della prestazione lavorativa. La presunzione di lavoro nero si basa sul fatto che il lavoratore era di fatto eterodiretto dall'imprenditore e non svolgeva, quindi, attività autonoma
A seguito di controllo effettuato in data 9-12-2003 da Funzionari dell'lNPS di Arezzo presso un
cantiere ove V. L. stava eseguendo lavori concernenti la realizzazione di un centro per anziani, veniva
individuato quale lavoratore irregolare tal B. G., sicché l'Agenzia delle Entrate di Pesaro, con avviso
notificato il 22-4-2004, procedeva ad irrogare nei confronti del V. - ex art. 3, comma 3, L 23-4-2002 n.
73 - sanzione amministrativa pecuniaria per la complessiva somma di euro 45.859,32.
La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso proposto dal contribuente avverso il predetto avviso di
irrogazione sanzioni, in quanto riteneva trattarsi di attività occasionale e non continuativa, senza
elementi di lavoro subordinato.La CTR rigettava l'appello, affermando che, data la occasionalità e la non continuità del lavoro del B.,non vi erano sicuri elementi per ritenerlo lavoratore dipendente in nero. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia, affidato a quattro motivi;
resisteva con controricorso il contribuente, che presentava a sua volta ricorso incidentale condizionato.Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduceva - ex art. 360 n. 4 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 132 epe, ritenendo la sentenza affetta dal vizio di "motivazione apparente"; al riguardo evidenziava che la CTR aveva affermato che non vi erano sicuri elementi per ritenere
sussistente un rapporto di lavoro dipendente "stante la occasionalità e non continuità del lavoro", ma non aveva in alcun modo spiegato da quali elementi avesse tratto il proprio convincimento.
Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia deduceva -ex art. 360 n. 3 c.p.c. - omessa motivazione in
ordine ad un fatto controverso, atteso che la CTR, nonostante l'Ufficio nell'atto di gravame avesse
evidenziato la presenza di tutti gli elementi tipici del rapporto di lavoro dipendente (soggezione del B.alle direttive del V., compenso in relazione al tempo impiegato, proprietà delle attrezzature in capo alV.) nonché la redazione di un contratto dì subappalto tra il V. ed il B. in data 20-12-2003 successivamente alla data della verifica, si era limitata ad affermare che il rapporto non era
continuativo ed era occasionale.
Con il terzo motivo l'Agenzia deduceva - ex art. 360 n. 5 cpc - insufficiente e contradditoria
motivazione in ordine ad altra fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la CTR,
quand'anche si volesse ritenere che con la laconica motivazione di cui sopra avesse inteso condividere le argomentazioni del V., aveva negato la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente solo sulla base dell'iscrizione del B. nell'albo delle imprese artigiane e sulla breve durata (4 gg) del rapporto, elementi di per sé invece non significativi in ordine alla questione in esame.Con il quarto motivo l'Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 d.l. 12/02 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., rilevava che la CTR non aveva fatto corretto uso del principio dell'onere della prova, atteso che, avendo l'Agenzia contestato al V. l'impiego di un lavoratore dipendente, spettava al soggetto sanzionato provare l'insussistenza del rapporto di lavoro o l'inizio del detto rapporto in data successiva a quella (presunta) del 1° gennaio di ciascun anno. Con il ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, il contribuente deduceva violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito in L. 73/2002, in quanto la sanzione irrogata era stata calcolata, ai sensi di norma dichiarata incostituzionale, sulla base del costo del lavoro all'inizio dell'anno e senza considerare il successivo sistema sanzionatone più favorevole al sanzionato Il primo motivo del ricorso principale è infondato, non sussistendo motivazione apparente.
Per condiviso principio di questa Corte, la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (Cass. 161/2009).
Nel caso di specie la CTR, come sopra riferito, ha affermato che, data la occasionante e la non
continuità del lavoro, non vi erano sicuri elementi per ritenere il B. lavoratore dipendente in nero, ed
ha quindi in tal modo esposto (a prescindere dalla sufficienza di siffatta motivazione, oggetto dei
successivi motivi di censura) sia le ragioni sulle quali si era fondata la decisione sia la complessivaratio decidendi della stessa.
Fondati sono, invece, il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale.Al riguardo va, invero, rilevato che, a fronte delle specifiche contestazioni dell'Agenzia (v. verbalerapporto ispettivo, testualmente riportato alle pagg. 1 e 2 del rie. introduttivo), non viene spiegato in alcun modo né perché il rapporto di lavoro in questione viene ritenuto occasionale e non continuativo né perché un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro; nessuna rilevanza decisiva possono di per sé avere, invece, al riguardo, in senso contrario, l'iscrizione del B. nell'albo delle imprese artigiane e la breve durata del rapporto.
L'accoglimento di detti motivi comporta logicamente l'assorbimento del quarto e del ricorso
incidentale.
In conclusione, pertanto, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo e, in relazione ai detti motivi, va
cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Marche, diversa composizione,
che provvedere anche alla regolamentazione delle spese e dei compensi di lite relativi al presente
giudizio di legittimità. P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di ricorso principale; accoglie il secondo ed il terzo; dichiara
assorbiti il quarto ed il ricorso incidentale; cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame a CTR Marche in diversa composizione
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