La ratio della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui introduce una articolata procedura in caso di licenziamenti collettivi, e' quella di consentire la verifica di obiettivi criteri di scelta cha abbiano condotto alla individuazione dei lavoratori da licenziare, cosi' escludendo ogni sospetto di arbitrarieta' da parte datoriale. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 4 ("Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie") si spiega con il fatto che nelle eccezioni previste dal comma e' esclusa ogni possibilita' di scelta da parte del datore di lavoro e quindi ogni possibilita' di favorire o penalizzare l'uno o l'altro lavoratore. L'ipotesi del graduale esaurimento di una singola fase lavorativa, fase che richiede specifiche professionalita', delle quali, senza un licenziamento, si avrebbe inutilizzabile sovrabbondanza, non puo' rientrare nella previsione di cui al citato comma 4, proprio perche', non trattandosi del licenziamento di tutti i lavoratori utilizzati in tale fase ma solo di una percentuale, e' necessario accertarsi che i licenziamenti avvengano secondo predeterminati criteri di scelta resi noti dall'imprenditore a soggetti istituzionali ed alle associazioni di categoria, con la contestuale indicazione delle modalita' applicative di tali criteri (Legge n. 223 del 1991 articolo 4 comma 9). La giurisprudenza della Corte e' da tempo orientata in tal senso: la fine lavoro nelle costruzioni edili che, a norma della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 24, esclude l'applicabilita' delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non si concreta nella sola cessazione dell'attivita' dell'impresa o nel compimento dell'opera, ma anche e soprattutto nell'esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all'esecuzione dei quali i lavoratori, anche per le loro peculiari professionalita', erano stati assunti, il che comporta il venir meno della utilita' dell'apporto degli stessi all'attivita' dell'impresa edile (Cass., 26 settembre 1998 n. 9657).