Può benissimo essere inquadrato come lavoratore subordinato e non come praticante chi svolge attività presso uno studio professionale. In questo senso e per tale effetto il praticante deve essere assoggettato al potere direttivo del dominus e non deve avere avuto rilasciati i certificati di avvenuta accettazione della pratica e quello di compiuta pratica. È quanto stabilito dalla Cassazione la quale ha respinto il ricorso di un professionista condannato dalla Corte d'Appello di Roma a inquadrare una ragazza neolaureata come dipendente nonostante lui avesse sostenuto che si trattava solo di una praticante.