La Corte Costituzionale ha stabilito la conformità dell'art 32 del collegato lavoro alla costituzione relativamente alla quantificazione del danno nel caso di conversione dei contratti a tempo determinato .In tale ipotesi , il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (comma 5). Oppure alla metà di tale risarcimento laddove i contratti ,oppure accordi collettivi anche aziendali con le organizzazioni sindacali ,prevedano l'assunzione di lavoratori occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie . Tale disposizione si applica anche ai giudizi pendenti i, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 7).