Questa finalità è stata realizzata dall’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, il quale, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto, instaurato ai sensi dell’art. 61, si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato. E’ stato affermato da questa Corte che, in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 69, comma 1, citato), la conversione automatica in rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva (Cass. nn. 17636/2016, 17448/2016, 17127/2016, 9471/2016, 15922/2013).