L’art. 34 del D.lgs. n. 276 del 2003, nella versione modificata dalla legge n. 92 del 2012 e vigente ratione temporis, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, prevede che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 25 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età.