Lavoro - Il solo trasferimento del lavoratore non può comportare un peggioramento retributivo. Corte di Giustizia - Sentenza 6 settembre 2011
Corte di giustizia - Grande Sezione - Sentenza 6 settembre 2011 -
Avv. Fabio Cornacchia
di Roma, RM
Letto 703 volte dal 08/09/2011
La Corte di giustizia afferma il diritto dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola, ai diritti assicurati dalla direttiva 77/187 sul trasferimento d’azienda. Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.
Il precedente verdetto della Cedu - La sentenza dei giudici di Lussemburgo arriva a tre mesi dal verdetto con cui la Corte dei diritti dell’Uomo aveva censurato l’Italia per il mancato riconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. Un passaggio che la Grande sezione della Corte di giustizia con la sentenza 108/10 depositata oggi, equipara a un trasferimento d’azienda con le conseguenze del caso.
La tutela nel caso in esame è infatti assicurata dalla direttiva 77/187 varata allo scopo di impedire che i dipendenti coinvolti in un “passaggio” “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”.
Il ruolo del giudice nazionale - La Corte di Giustizia invita il giudice interno a verificare se questo é avvenuto quando la Finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il contratto collettivo nazionale della scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all’anzianità lavorativa maturata presso il “cedente”.
L’assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forze al ministero avrebbe permesso – afferma la Corte – di equiparare l’anzianità maturata.
Per la legittimità dell’intervento dell’Esecutivo si era espressa invece la Corte costituzionale con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009.
La Corte di giustizia passa ora la palla al giudice interno che avrà il compito di valutare, in concreto, se la ricorrente abbia sofferto all’atto del trasferimento il peggioramento vietato dalla norma comunitaria. In particolare il giudice nazionale dovrà esprimersi sull’argomento addotto a sua difesa dal Governo italiano in base al quale il calcolo del ministero sarebbe in linea con il contratto collettivo nazionale della scuola e tale dunque da scongiurare il “passo indietro” censurato dal diritto comunitario.
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