La controversia concerne l'impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena deliberava negativamente sulla domanda di iscrizione all'albo presentata dalla dott.ssa F. B., dopo aver compiuto il periodo della prescritta pratica forense e dopo aver superato la prova orale degli esami di avvocato. La ragione del rigetto della domanda di iscrizione era indicata nella circostanza che «l'attività di insegnante elementare (svolta dalla richiedente), retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le eccezioni di cui alla lettera a) dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933»S econdo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l'esercizio della professione forense e ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti».