Il dipendente precario del Ministero dell'Istruzione che lavori a termine per più di 36 mesi ha diritto all'assunzione a tempo indeterminato.
Tribunale di Locri, 15 aprile 2015, n. 808.
Avv. Domenico Sergio Ammendolea
di Locri, RC
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La sentenza individua nell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001 la norma garante della compatibilità tra l'ordinamento comunitario (Direttiva 99/70/CE) e quello interno, stabilendo che, qualora il rapporto di lavoro a termine tra un lavoratore precario del Ministero dell'Istruzione superi la soglia dei 36 mesi, anche non successivi, tra i soggetti sorge, ex lege, un rapporto a tempo indeterminato.
Con ricorso depositato il 24.03.2011 e ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso di aver lavorato con successivi contratti a termine - sempre in qualità di personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario), profilo professionale “assistente amministrativo” - alle dipendenze del Ministero resistente, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla conversione della sequenza contrattuale in un contratto a tempo indeterminato, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica alla immissione in ruolo.
In particolare, deduceva la ricorrente di aver stipulato una sequela di contratti di lavoro a termine, in virtù dei quali la stessa aveva prestato servizio per un periodo di oltre 40 mesi, senza alcuna soluzione di continuità.
Chiedeva, quindi - invocando a sostegno della propria domanda di “stabilizzazione” del rapporto di lavoro l'Accordo Quadro atttuato dalla Direttiva comunitaria 28 giugno 1999, n. 70 -, alternativamente, o applicarsi o l'art. 5, comma 4, d.lgs. 368/2001, o l'art. 1, ovvero l'art. 5, comma 4-bis, sempre del medesimo decreto.
In via subordinata e/o aggiuntiva, chiedeva il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/01, da quantificarsi ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300/1970, in venti mensilità della retribuzione globale di fatto.
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