Legittima la sospensione del medico che consente la pubblicità del centro di cui è socia la moglie sulle schede di dimissione dell'ospedale in cui lavora
Corte di Cassazione, 3^ Sez. civile, n. 5117 del 03.03.2011
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
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La Corte di Cassazione, 3^ Sez. civile, con la sentenza n. 5117 depositata il 3 marzo 2011, ha respinto il ricorso di un medico odontoiatra avverso la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie di Roma, con la quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall’esercizio della professione per “avere, nella sua qualità di coniuge della socia del Centro medico odontostomatologico (OMISSIS), consentito che è (n.d.e.: fosse) effettuata pubblicità del centro sulle schede di dimissioni dell’Ospedale (n.d.e.: di (OMISSIS), il cui reparto di ortognatodonzia era affidato alla direzione dello stesso dott. (OMISSIS), con riferimento all’applicazione di tariffe scontate, indipendentemente dalla complessità e difficoltà della patologia da trattare, al fine di acquisizione di clientela a favore della Società e quindi traendo indiretto vantaggio, così in violazione degli artt. 24,52,53,54,67 e 73 del Codice di deontologia e della Legge 175/92?. Il medico al quale è stata irrogata la sanzione ha eccepito, nel ricorso, che tra l’azienda ospedaliera e la Società (OMISSIS) era stata legittimamente stipulata una convenzione al fine di erogare ai pazienti le prestazioni che la struttura pubblica non poteva erogare (o non poteva farlo adeguatamente), e che le schede di dimissione dell’ospedale (contenenti la pubblicità del centro sanitario privato) non erano state da lui predisposte; alla luce di queste circostanze, pertanto, il suo comportamento è da considerarsi legittimo, addirittura doveroso. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso suindicato, precisando che la condotta del sanitario dal punto di vista deontologico può venire in rilievo anche se inserita nell’ambito di una attività (propria o di altri) legittima sotto il profilo amministrativo (nella fattispecie de quo non è stata in alcun modo sindacata l’attività amministrativa della struttura ospedaliera), atteso che i valori di riferimento e le disposizioni applicabili sono differenti. Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del medico odontoiatra, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento. Roma, 03.03.2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA
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