la Corte territoriale, pronunciando sull’impugnazione dell’Azienda, confermava l’indicata pronuncia; respingeva le censure afferenti al ritenuto demansionamento rilevando le differenti mansioni alle quali sono tenuto gli infermieri professionali, gli ausiliari, gli operatori tecnici addetti all’assistenza (O.T.A.) e gli operatori sanitari (O.S.S.) come risultanti dai rispettivi profili contrattuali; evidenziava che dalla prova testimoniale svolta era emersa la costante adibizione dei ricorrenti a mansioni (inferiori) di assistenza di base quali le incombenze alberghiere, igieniche, di trasporto, di accompagnamento e di mobilizzazione estranee alla categoria del proprio profilo e rientranti nella declaratoria degli ausiliari, degli O.T.A. e degli O.S.S.; rilevava che, di fatto, i ricorrenti avevano svolto un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di support di categoria A e B e che tale sostituzione non era stata occasionale ma costante e indispensabile al funzionamento del reparto; riteneva accertato il demansionamento; evidenziava che i ricorrenti avevano allegato significativi elementi ai fini della sussistenza del danno non patrimoniale così da consentire un accertamento presuntivo del danno all’immagine ed alla dignità professionale; disattendeva, infine, la censura relativa alla liquidazione equitativa del danno;