Ai medici specializzandi la Corte di Appello di Roma riconosce, in accoglimento del gravame proposto dal nostro Studio, Euro 8.000,00 l'anno di indennizzo, oltre interessi
Corte di Appello di Roma 10 dicembre 2012 n.6191
Avv. Maria Martignetti
di Roma, RM
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Ai medici specializzandi la Crte di Appello di Roma riconosce, in accoglimento del gravame proposto dal nostro Studio, Euro 8.000,00 l'anno di indennizzo, oltre interessi L'arco temporale di riferimento deve ritenersi quello decorrente tra l'anno accademico 1983-1984 (essendo fissato al 31/12/1982 il termine per il recepimento della direttiva) sino all'ottobre 1991 incluso, posto che il recepimento della direttiva 82/76/CEE é avvenuto con il D.Lgs. n. 257 del 1991, a decorrere dall'annoaccademico 1991-1992. Destinatario dell’obbligazione deve ritenersi lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le ragioni della decisione:
la giurisprudenza della Corte ha reiteratamente precisato che, prima del loro recepimento nell'ordinamento interno, avvenuto con la L. n. 428 del 1990 e con il D.Lgs. n. 257 del 1991, la direttiva n. 82/76/CEE - riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, che prevedeva l'adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà' di medicina che comportasse lo svolgimento delle attività' mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l'intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti - non era applicabile nell'ordinamento interno in considerazione del suo carattere non dettagliato.
La mancata trasposizione fa sorgere peraltro, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento del danno cagionato dal ritardato adempimento.
A tale proposito la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha confermato la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra lo Stato italiano e coloro che hanno frequentato corsi di specializzazione tra 1'1/1/1983 ed il 1991, ritenendo che il diritto di credito dì cui sono titolari i predetti specializzati trovi la sua fonte in una condotta dello Stato italiano non antigiuridica con riferimento al diritto interno, ma comunque idonea a far sorgere in capo ai cittadini danneggiati il diritto ad una indennità risarcitoria. Ciò in quanto alla stregua dell'ordinamento comunitario la condotta dello Stato si manifesta come inadempimento di un'obbligazione ex lege.
Ha ritenuto la Cassazione che: "In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiurìdica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione"
In motivazione la Corte chiarisce poi che: "i profili sostanziali della tutela apprestata dal diritto comunitario inducono a reperire gli strumenti utilizzabili nel diritto interno fuori dallo schema della responsabilità civile extracontrattuale e in quello dell'obbligazione ex lege dello Stato inadempiente, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, che il giudice deve determinare in base ai presupposti oggettivi sopra indicati, in modo che sia idonea a porre riparo effettivo ed adeguato al pregiudizio subito dal singolo" (Cass. S.U. 17 aprile 2009, n. 9147 e vedi anche Cass. S.U. n. 5842 del 2010).
La Suprema Corte ha dunque affermato sia la natura contrattuale in senso lato del diritto degli appellanti (la Cassazione del 2010 ricorre alla figura del "quasi contratto" per qualificare la fonte dell'obbligazione in esame), sia la natura di obbligazione di valore, sia anche la legittimazione passiva della Repubblica italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'azione promossa dallo specializzando nei confronti dello Stato italiano, per mancato recepimento di direttiva comunitaria, deve dunque applicarsi l'ordinario termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c e non già quello previsto dall'art. 2947 c.c. per le obbligazioni da fatto illecito.
La Corte di Cassazione ha poi di recente affermato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CE - riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE ed insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dall'1/1/1983 all'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa prevista - si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27/10/1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 (cfr. Cass., sez. III, 10813/2011).
Infine, con sentenza della sezione Lavoro, 1850/2010 - dalla quale questa Corte non ritiene di doversi discostare - la Cassazione ha escluso che sia nella specie applicabile il regime prescrizionale introdotto con la legge di stabilità per l'anno 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4), trattandosi di normativa priva di efficacia retroattiva, che regolamenta il termine prescrizionale e l’entità del risarcimento del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o di altri provvedimenti obbligatori comunitari soltanto a decorrere dall' 1/1/2012.
Alla luce di detti principi interpretativi la domanda volta dall’attuale appellante deve essere qualificata come volta ad ottenere la condanna dello Stato Italiano al pagamento dell’indennizzo per tardivo recepimento di direttiva comunitaria,
In coincidenza dell’orientamento della suprema Corte deve pertanto essere affermato il diritto dell’appellante al, conseguimento di un indennizzo per i danni sofferti, i quali consistono nella perduta possibilità di percepire un'adeguata remunerazione durante gli anni dedicati alla specializzazione.
Destinatario dell’obbligazione deve ritenersi lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (Cass. 10815/11; 5842/10 22440/09).
Per la liquidazione del predetto indennizzo può farsi ricorso (come espressamente ritenuto lecito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5842 del 2010) al criterio equitativo consistente nell'assumere a parametro della liquidazione i criteri dettati dal legislatore per i casi simili, desumibili dall'esame della disciplina che si applica a coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione negli anni in questione e che hanno proposto con successo ricorso al TAR (1.19 ottobre 1999, n. 370, art. 11).
Va dunque adottato quale parametro equitativo per la determinazione dell'indennizzo l'importo annuo di L. 13.000.000 (pari ad Euro 6713,94).
L'arco temporale di riferimento deve ritenersi quello decorrente tra l'anno accademico 1983-1984 (essendo fissato al 31/12/1982 il termine per il recepimento della direttiva) sino all'ottobre 1991 incluso, posto che il recepimento della direttiva 82/76/CEE é avvenuto con il D.Lgs. n. 257 del 1991, a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
Gli importi così' determinati in via equitativa, aventi natura di obbligazioni di valore, debbono poi essere valutati all’attualità - tenuto conto della svalutazione dall'epoca intervenuta - nell'importo di Euro 8.000,00 per ciascun anno di corso, comprensivo anche dell’indennità da ritardato pagamento.
Sugli importi liquidati vanno poi applicati gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
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