La legge 4.5.1998, n. 133 ha introdotto incentivi, anche di natura economica per i magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate individuate dal C.S.M. su proposta del Ministero della Giustizia in regione diversa e da una distanza superiore a 150 km. Tra l'altro, la predetta legge ha previsto ed istituito una particolare indennità da corrispondersi al magistrato in caso di trasferimento di ufficio (art. 2 c. 1,legge n. 133/1998) in sede disagiata. Tale indennità, per espressa previsione normativa, compete anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima L. n. 133/1998 (dichiarati sede disagiata) quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici (art. 2, comma 4, L. n. 133/1998). Ad avviso del Collegio al ricorrente, così come a tutti i magistrati destinati nelle sedi disagiate in epoca anteriore all'inserimento dell'ufficio nell'apposito elenco compresi quelli che già vi prestavano servizio per esservi stati destinati in precedenza (ma sempre dopo 1'1.1.1996 ai sensi dell'art. 8 L. n. 133/1998), va applicata detta norma generale di cui all'art. 2, comma 4, considerato che una diversa interpretazione apparirebbe manifestamente erronea per contrasto con la ratio legis del precetto normativo in questione.