Usufruire di un alloggio gratuitamente offerto dall'Amministrazione fa venir meno il diritto al rimborso forfettario
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TAR Lazio, Roma, I quater, sentenza 14 febbraio 2018 , n. 1743
Se il dipendente ha usufruito di un alloggio gratuitamente offerto dall'Amministrazione, ciò fa venir meno il diritto al rimborso forfettario, a prescindere dalla preventiva autorizzazione rilasciata dalla medesima Amministrazione.
Se il dipendente ha usufruito di un alloggio gratuitamente offerto dall'Amministrazione, ciò fa venir meno il diritto al rimborso forfettario, a prescindere dalla preventiva autorizzazione rilasciata dalla medesima Amministrazione.
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N. 1743/2018 Reg. Prov. Coll.N. 10255 Reg. Ric.ANNO 2017REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 10255 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:G. G., rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Gucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 113/A;controMinistero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;per l'accertamentoe la declaratoria del diritto del ricorrente a usufruire il rimborso forfettario preventivamente autorizzato in luogo del trattamento di missione per il periodo 1 febbraio 2006 - 23 maggio 2006, e l'annullamento del relativo provvedimento di diniego, nonchè per l'annullamento della comunicazione della Questura di Roma del 13 marzo 2007 (RICORSO);per l'annullamentodel provvedimento del Capo della Polizia 9 ottobre 2007 (MOTIVI AGGIUNTI).Visto il ricorso;Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.FATTOCon l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha esposto di essere stato inviato, nella qualità di dirigente del 1 Reparto Volo della Polizia di Stato in Pratica di Mare, per il periodo 1 febbraio 2006 - 23 maggio 2006, in missione a Roma, essendogli state attribuite le funzioni di direttore della 2^ Divisione del Servizio reparti speciali, formalizzate con successivo atto del 19 maggio 2006, comportante il suo trasferimento definitivo a Roma e la cessazione del trattamento economico di missione a far data dal 24 maggio 2006.Il ricorrente ha esposto di aver richiesto il 23 gennaio 2006 di usufruire al riguardo del rimborso forfettario preventivamente autorizzato, di cui all'art. 7, comma 9, del D.P.R. 164/2002, in luogo del trattamento di missione, e che l'Amministrazione lo ha autorizzato con atto del 2 febbraio 2006, disponendo nel prosieguo un pagamento a suo favore per un importo (euro 1.972,65) privo di causale e non corrispondente al rimborso forfettario di cui sopra, a fronte del quale il ricorrente ha inoltrato istanza per il pagamento del saldo.L'Amministrazione, con atto del 13 marzo 2007, gli ha comunicato di non poter liquidare la predetta missione con il trattamento forfettario, avendo l'interessato usufruito per tutto il relativo periodo dell'alloggio di servizio a titolo gratuito presso il Comprensorio della Polizia di Stato di Pratica di Mare, e per interruzione della continuità della missione a Roma, e non ha rivisto tale determinazione in esito al ricorso gerarchico proposto dall'interessato, sul quale non ha provveduto, integrando in tal modo il silenzio-rigetto sul precedente diniego, divenuto definitivo.Il ricorrente ha indi domandato in questa sede l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a usufruire del rimborso forfettario, l'annullamento della predetta comunicazione del 13 marzo 2017, l'emanazione dell'ordine relativo al pagamento delle somme dovute a saldo, maggiorate degli interessi sino al soddisfo.In diritto, il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, errore nei presupposti, violazione di legge per falsa e mancata applicazione del combinato disposto di cui all'art. 4 della l. 417/78 e dell'art. 7, comma 9, del D.P.R. 164/2002.Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato il provvedimento del Capo della Polizia 9 ottobre 2007, che ha respinto, oltre il termine di legge, il predetto ricorso gerarchico, avverso cui ha ribadito le censure e le conclusioni già formulate con l'atto introduttivo del giudizio.Con decreto 25 maggio 2017, n. 3138, il ricorso è stato dichiarato perento.Con ordinanza 12 ottobre 2010, n. 10231, è stata accolta l'opposizione al decreto di perenzione presentata dall'interessato, con conseguente rimessione del ricorso sul ruolo ordinario.Si è costituito in resistenza il Ministero dell'interno, senza formulare specifiche difese.La controversia è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2017.DIRITTO1. Si controverte in ordine alla spettanza del diritto in capo al ricorrente, dirigente della Polizia di Stato, all'atto in servizio a Pratica di Mare, di usufruire del rimborso forfettario preventivamente autorizzato, di cui all'art. 7, comma 9, del D.P.R. 164/2002, in luogo del trattamento ordinario di missione, in relazione alla missione svolta a Roma per il periodo 1 febbraio 2006 - 23 maggio 2006.2. Il diritto rivendicato dal ricorrente è stato negato dall'Amministrazione sia in considerazione del fatto che il medesimo, per tutto il periodo della missione, ha usufruito dell'alloggio di servizio gratuito presso il Comprensorio della Polizia di Stato a Pratica di Mare, sia in quanto la continuità della missione a Roma è stata interrotta da due missioni brevi.Secondo il ricorrente, che invoca il combinato disposto dell'art. 4 della l. 26 luglio 1978, n. 417, e dell'art. 7, comma 9, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, e denunzia vari profili di eccesso di potere, entrambe tali motivazioni non sarebbero idonee a sorreggere il diniego, in quanto:- l'impossibilità di usufruire del rimborso forfettario in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione, di cui al citato art. 7, si riferirebbe esclusivamente al caso in cui l'alloggio fruito sia nella sede ove la missione è svolta (Roma), laddove il ricorrente è rientrato nell'alloggio di servizio gratuito della propria sede di servizio (Pratica di Mare);- le due brevissime missioni svolte durante la missione a Roma non comporterebbero cumulo di trattamento di missione per gli specifici giorni, nè modificherebbero il regime indennitario autorizzato di cui sopra.2. Il ricorso è infondato.3. Non giova innanzitutto al ricorrente invocare la l. 26 luglio 1978, n. 417, "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali", e, segnatamente, il relativo art. 4, che stabilisce che "Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea".Invero, ogni questione, pure introdotta dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso gerarchico di cui in fatto, inerente sia la commisurazione dell'effettiva distanza tra Roma e Pratica di Mare, sia l'agevolezza o meno del rientro pomeridiano quotidiano dalla sede di missione a Pratica di Mare, diventa recessiva, considerando che l'interessato, come affermato negli atti di diniego gravati, che, sul punto, non hanno trovato alcuna confutazione, per l'intero periodo della missione svolta a Roma ha usufruito dell'alloggio di servizio a titolo gratuito presso il Comprensorio della Polizia di Stato di Pratica di Mare, attestando, quindi, con un comportamento concludente, la praticabilità di siffatta soluzione, e, al contempo, la non onerosità dei pernottamenti in costanza di missione.Il ricorrente sostiene poi che il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia a ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, art. 7, comma 9 ("L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria"), laddove stabilisce l'impossibilità di usufruire del rimborso forfettario in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione, si riferirebbe esclusivamente al caso in cui l'alloggio fruito sia nella stessa sede ove la missione è svolta.Tale interpretazione non convince.Ogni questione relativa all'alloggio di servizio va infatti valutata esclusivamente nell'ambito della individuazione dei presupposti che determinano la spettanza o meno del rimborso di cui trattasi.E ciò tenendo conto del fatto che la corresponsione del trattamento forfettizzato in parola non ha finalità premiali, bensì, come l'ordinario trattamento di missione, fondato sul rimborso a piè di lista, trova il suo esclusivo fondamento nel non far gravare sul dipendente le spese che il medesimo deve affrontare per il suo sostentamento nel corso dello svolgimento del servizio per cui è missione, con l'unica differenza di essere rappresentato da una somma predeterminata in via generale e astratta.La somma forfettizzata di cui trattasi è quindi destinata, come chiaramente previsto dall'art. 7, comma 9, del D.P.R. 16472002, a fronteggiare sia il pernottamento che il vitto del dipendente, ed è quindi ex se correlata al presupposto che la missione necessiti, in fatto e non in astratto, che il dipendente debba affrontare le relative spese.Proprio per tale motivo, la norma ha cura di disporre che "Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione".Invero, in entrambi i casi, anche disgiuntivamente considerati, l'importo di legge, come sopra predeterminato, perde il suo connotato di congruità, originariamente rapportato a entrambe tali necessità.Ne deriva che, dal momento che il ricorrente ha potuto comunque usufruire dell'alloggio di servizio, è venuto meno il suo titolo all'attribuzione del rimborso forfettario omnicomprensivo in parola.Né esso poteva permanere in capo al ricorrente per effetto della preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione: tale autorizzazione, infatti, non può costituire causa dell'attribuzione del rimborso forfettario, in evidente carenza dei presupposti cui la legge ne subordina l'erogazione.4. Quanto sin qui accertato esclude in ogni caso la spettanza in capo al ricorrente del diritto rivendicato.Può aggiungersi, peraltro, che risulta indenne da mende anche il rilievo dell'Amministrazione inerente l'interruzione della continuità della missione di cui trattasi per effetto delle due altre brevi missioni svolte contemporaneamente dal ricorrente, potendosi ulteriormente rilevare dal provvedimento del 13 marzo 2017 come le spese di almeno una di tali missioni gli siano state autonomamente corrisposte.5. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso.Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che l'Amministrazione si è costituita senza formulare difese.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.Compensa tra le parti le spese di lite.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati: IL PRESIDENTESalvatore MezzacapoIL CONSIGLIERE ESTAnna BottiglieriIL CONSIGLIEREFabio Mattei Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2018
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