In tema di pubblico impiego, il rimedio applicabile in caso di utilizzo abusivo di contratti a termine da parte della PA è il risarcimento del danno a favore del lavoratore, stante il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato. La condotta dell’amministrazione configura un’ipotesi di responsabilità da contatto sociale, con conseguente obbligo di risarcire tutte le conseguenze causalmente riconducibili a tale comportamento (da valutare caso per caso secondo le regole generali di cui agli artt. 1218, 1223, 1225, 1227 c.c.), compreso l’eventuale lucro cessante futuro, quantificabile in un importo pari alle retribuzioni future per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto per effetto del termine illegittimo e la cessazione che lo stesso avrebbe avuto con il raggiungimento dell’età pensionabile da parte del ricorrente. Va esclusa, invece, l’applicabilità di meccanismi di quantificazione forfettaria del danno quale, ad esempio, l’indennità omnicomprensiva ex art. 32 L. n. 183/2010.