Nomina "per chiara fama". Quali sono i requisiti?
TAR Valle d'Aosta, Sentenza del 24/07/2017, n. 45
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 912 volte dal 31/08/2017
Per la chiamata per chiara fama occorre che vi sia esatta corrispondenza tra l’istituto giuridico eccezionale utilizzato e l’eccezionalità della personalità del candidato ivi contemplato. Tale è il caso di soggetti che hanno meriti di carattere eccezionale, obiettivamente rilevabili dall’opera svolta e/o dagli scritti elaborati.
N. 00045/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2016, proposto da:
Vanda Abba, Roberto Adorni, Rossella Avanzini, Massimo Baldioli, Florinda Bartolucci, Alberto Brondello, Giorgio Girotto, Annaeva Jahier, Willy Merz, Roberto Milani, Giovanni Miszczyszyn, Michele Mo, Andrea Morello, Cecilia Mosesti, Edi Musatti, Giuseppe Nova, Maria Cristina Pantaleoni, Fabrizio Pavone, Giuseppe Santoro, Gisella Tamagno, Daniele Vineis, Stefano Viola, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio eletto presso lo studio Augusta Berthet in Aosta, via Festaz, 79;
contro
Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Marini, Riccardo Jans, Francesco Pastorino, con domicilio eletto presso lo studio Legale R.A.V.A Dipartimento Legislativo E in Aosta, piazza Deffeyes, 1;
Istituto Musicale Pareggiato - Conservatoire De La Vallée D'Aoste non costituito in giudizio;
nei confronti di
Efisio Blanc non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto dell’Assessore all’Istruzione e Cultura della Regione Valle d’Aosta, prot. n. 1355/5.2 del 5 settembre 2016, nella parte in cui stabilisce che “il professor Efisio Blanc, docente a tempo indeterminato di musica (cl. conc. A - 29) e utilizzato, per l’a. s. 2016/2017, presso il Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta per l’insegnamento di teoria, analisi e composizione (cl. conc. A - 64), è nominato in qualità di Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste per il periodo dal 6 settembre 2016 al 31 agosto 2019, esonerandolo dal periodo di prova”;
- nonché del conseguente Decreto del Presidente dell’Istituto Musicale Pareggiato – Conservatoire de la Vallée d’Aoste n. 5/2016 del 14 settembre 2016, nella parte in cui stabilisce di “revocare le elezioni del Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste per il triennio accademico 2016-2019, indette con Decreto direttoriale n. 7 del 31 agosto 2016”, per aver tali provvedimenti impedito lo svolgimento delle elezioni per la carica di Direttore del predetto Istituto;
- unitamente, se ed in quanto necessario, ad ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Valle D'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2017 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ventidue maestri, docenti dell’ Istituto Musicale Pareggiato- Conservatoire de la Vallè di Aosta hanno impugnato il decreto datato 5/9/2016 con cui l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura della Regione Valle d’Aosta ha nominato il prof. Efisio Blanc a Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato per il triennio 2016- 2019 nonché il conseguente decreto del Direttore dell’I.M.P. n. 5/2016 del 14/9/2016 di revoca dell’indizione delle lezioni per la nomina del Direttore del suindicato Istituto.
1.1 Più specificatamente la nomina del prof. Blanc veniva assunta ai sensi dell’art. 241 comma 5 del dlgs n. 297/1994, “per chiara fama”, dopo che era stato acquisito il parere, ancorchè di contenuto negativo, del Consiglio Accademico dell’Istituto.
2. A sostegno del proposto gravame sono state dedotte con un unico articolato motivo la censure di violazione di legge e della normativa dello Statuto dell’Istituto Musicale Parificato nonchè di eccesso di potere sotto vari profili.
3 Si è costituita la Regione Valle d’’Aosta che ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo concludendo nel merito per la infondatezza del proposto gravame.
4. Questo Tribunale amministrativo con sentenza non definitiva n. 6/2017 ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e per il resto ha disposto, nel merito, incombente istruttorio consistente in una consulenza tecnica da espletarsi a cura del Direttore del Conservatorio di Musica di Milano volta a verificare la sussistenza o meno del requisito della chiara fama in capo al prof. Efisio Blanc
5. Con nota del 20 marzo 2017 pervenuta al TAR il successivo giorno 21, il suindicato Direttore ha comunicato l’avvenuto espletamento della consulenza conclusa nel senso che “ il curriculum del Prof. Efisio Blanc non corrisponde a quanto legittimo attendersi da un profilo di chiara fama” .
6. Il prof. Efisio Blanc con atto del 24 marzo 2017 ha presentato le proprie dimissioni con assenso dell’Istituto al recesso anticipato del rapporto di lavoro.
7. Con decreto n. 7/17 il Direttore uscente ha indetto la procedura per l’elezione del nuovo Direttore all’esito della quale l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura della Regione Valle d’Aosta ha nominato il prof. Renato Meucci Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato- Conservatoire de la Vallè d’Aoste.
8.Tanto premesso, alla luce dei fatti ed eventi come sopra succedutisi, il Collegio non può non dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
9. Invero, gli effetti del provvedimenti originariamente gravati sono stati superati dagli atti successivamente intervenuti che hanno posto fine alla efficacia delle determinazioni fatte oggetto di impugnazione, il che preclude una decisione sul merito del ricorso, che sarebbe, sostanzialmente, inutiliter data.
9.1 In concreto, la situazione di fatto e di diritto come nelle more del giudizio intervenuta soddisfa la pretesa originariamente fatta valere dai ricorrenti e ciò comporta la improcedibilità della proposta impugnativa, appunto, per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Quanto alle spese, è altrettanto agevole rilevare una piena soccombenza virtuale della parte resistente che ha proceduto, in sostanza a effettuare una nomina di tipo straordinario ( quella per chiara fama ) senza che ve ne fossero i presupposti, come evidenziato delle risultanze della consulenza tecnica al riguardo disposta, di talchè appare del tutto ragionevole porre a carico della Regione Valle d’Aosta le spese di lite affrontate dalla parte ricorrente le quali vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al Regolamento 10 marzo 2014 n. 55
11. A latere della decisione di contenuto processuale, come sopra esposto, il Collegio ritiene di dover formulare alcune considerazioni a valersi, “ incidentalmente”,come obiter dictum, nei sensi che seguono.
12 . Il dlgs n. 297 del 16/4/1994 , recante disposizioni legislative in materia di istruzione all’art. 241 comma 1 stabilisce che “ ad ogni conservatorio di musica è proposto un direttore che sovrintende all’andamento didattico, artistico e disciplinare dell’istituto, per poi prevedere al comma 5 quanto segue: “ Il Ministro può , via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato”.
13. La norma di cui al citato quinto comma ha indubbiamente un carattere per così dire “ speciale” giacchè introduce un criterio di nomina di tipo straordinario ed eccezionale, appunto per chiamata diretta, bypassando le normali procedure dirette alla scelta del soggetto da preporre alla Direzione di un Conservatorio musicale.
14. Vi possono cioè essere delle situazioni che legittimano l’Autorità ad “aggirare” il normale strumento di approviggionamento di personale, coincidente per lo più in una procedura selettiva ad evidenza pubblica, proprio perché si riscontrano ( ancorchè specifici, non frequenti ) situazioni che di per sé consigliano e/o rendono opportuno procedere a ricoprire il posto pubblico con una nomina ad personam che soddisfi in pieno gli obiettivi e le finalità connesse al potere- dovere della pubblica amministrazione di procedere alla scelta del migliore dei soggetti possibili a ricoprire l’incarico in questione, in deroga appunto allo strumento concorsuale.
15.Questo succede allorchè si è in presenza di soggetti che hanno meriti di carattere eccezionale, obiettivamente rilevabili dall’opera svolta e/o dagli scritti elaborati e che vengono legittimati ad occupare i più qualificati e prestigiosi ruoli dal riconoscimento a loro attribuito dagli addetti ai lavori se non dalla intera platea della popolazione : insomma occorre che si si sia in presenza figure professionale di spiccatissima, anzi eccezionale bravura universalmente loro riconosciuta e per le quali è sufficiente scorrere il loro curriculum vitae perché siano consacrati ad essere nominati in deroga a quale che sia procedura concorsuale.
16. In questi casi non vi sarebbe nemmeno bisogno che l’Autorità preposta alla gestione del settore abbia l’onere di motivare sul perché di una nomina in deroga, appunto per chiara fama, giacchè il nome e l’attività professionale che identificano il soggetto da nominare rendono adeguata contezza della bontà della scelta operata
17. Come non rammentare, ci si consenta il paragone, a proposito di significativi “precedenti” in tema di chiamata per chiara fama , la nomina di Ugo Foscolo avvenuta nel marzo del 1808 a titolare della cattedra di Eloquenza nell’Università degli Studi di Pavia o quella di Giosuè Carducci , nel 1860 ( allora venticinquenne ) a titolare della cattedra di letteratura italiana nell’Università di Bologna ?
18. Sempre in ordine alla indispensabile condizione di obiettiva situazione di eccezionalità , oltre a richiamare la giurisprudenza intervenuta in ordine all’applicabilità dell’omologo istituto della chiamata per chiara fama in tema di nomina di professori universitari di prima fascia, ( art. 1 comma 9 legge n. 230/2005 – c.d. riforma Moratti- ) vale rilevare come il Consiglio di Stato nel pronunciarsi su analoga norma introdotta dalla legge 20 dicembre 2015 n. 208 ( Sez. Normativa 28/9/2016) ha avuto modo di mettere in evidenza “ l’eccellenza dei percorsi individuali di studi e l’elevato e riconosciuto merito scientifico”.
19. Appare evidente allora come non possa configurarsi, rimanendo nel campo musicale, la sussistenza di una nomina per chiara fama a ricoprire l’incarico di Direttore di un Conservatorio di Musica ( al di là delle connotazioni della vicenda all’esame ) quella effettuata in favore di soggetto che ha svolto attività di direzione di cori alpini o di persona che ha diretto bande musicali di carattere locale ( ferma restando la pur non trascurabile rilevanza di tali figure professionali).
20. Insomma, per l’applicabilità dell’istituto della chiamata per chiara fama occorre che vi sia la esatta corrispondenza tra un istituto giuridico istituto eccezionale ed l’eccezionalità della personalità del candidato ivi contemplato .
21.Vi sono figure professionali e personalità che hanno meriti straordinari e alle stesse va giustamente riconosciuto ogni più ambita , prestigioso incarico, lì dove la valutazione di tali professionalità se sottoposta al giudizio di esperti diventa una sorta di presa d’atto, avendo in sostanza i designati sicuramente già conseguito detta fama presso l’opinione pubblica oltrechè gli studiosi della materia.
22. Conclusivamente, quelle sopra evidenziate sono le finalità perseguite dal legislatore con l’istituto di cui all’art. 241 comma 5 del dlgs n. 297/1994 potendosi affermare senza ombra di dubbio che, sempre nei suindicati sensi, la nomina per chiara fama non è solo legittima , ma anche per certi versi “ doverosa” : un omaggio alla personalità individuata, una garanzia di professionalità per l’attività di vertice che il designato andrà a svolgere a beneficio del prestigio delle istituzioni pubbliche e private, a sicuro e felice soddisfacimento degli interessi della collettività .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00( tremila//00) oltre gli accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Andrea Migliozzi
IL SEGRETARIO
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