il Ministero del Lavoro, in sede di istruttoria, non è vincolato ma solo facoltizzato ad avvalersi dei dati ARAN - che vengono in rilievo come parametro di riferimento vincolante esclusivamente ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego- secondo la più recente giurisprudenza, l’ art. 3, comma 3, Dlgs. n. 479/1994 ( il quale stabilisce che il CIV INPDAP, così come quello degli altri enti previdenziali pubblici, è costituito "da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.....secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono") deve essere “inteso ed applicato come impositivo della sola scelta dei componenti dell'organismo tra i rappresentanti delle predette organizzazioni e non anche come prescrittiva di un confronto tra queste ultime e di una preferenza di quelle dotate di un maggior grado di rappresentatività, con la conseguenza che la nomina di un rappresentante di una confederazione correttamente ascritta alla categoria di quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale (e, quindi, titolare dell'unico requisito prescritto dalla legge) deve intendersi sicuramente conforme al parametro normativo di riferimento” (Consiglio Stato sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6341; T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 16 aprile 2012, n. 731).