Per i giudici comunitari, nell’ipotesi ove nell’amministrazione pubblica, per una promozione, ovvero per un avanzamento di carriera, si richieda un’anzianità professionale prestabilita, si deve includere nel computo pure il lavoro già esercitato dal dipendente, anche se con contratto a tempo determinato. La Corte precisa tuttavia che le mansioni svolte possano essere equiparate a quelle richieste ai dipendenti cosiddetti “di ruolo”. L’unica singolarità ammessa è rappresentata dalla sussistenza di ragioni di natura oggettiva, che siano idonee a giustificare l’eventuale disparità di trattamento.