Il ricorrente ha documentato che aveva già presentato domanda all’Or.Me.L. di accesso al contributo per rinunzia volontaria alle attività socialmente utili e successivamente (utilizzando l’allegato B ovvero il modello predisposto dalla stessa Regione ) ha confermato di accettare i termini e le condizioni della fuoriuscita dal bacino. Di qui l’irrilevanza, rispetto all’accordo già perfezionato della delibera di Giunta regionale nr. 533 del 2.7.2010 con la quale veniva disposta la sospensione in sede di autotutela del pagamento dell’incentivo. Detta sospensione non può evidentemente assumere alcun rilievo rispetto alle fattispecie già esaurite nelle quale l’incontro dei consensi era già intervenuto anteriormente alla delibera di sospensione in autotutela determinando il raggiungimento dell’accordo come è avvenuto nel caso in esame.