Dipendente pubblico part-time non può far l’avvocato
Cass. Civ., Sezioni Unite, Sentenza del 16 maggio 2013, n. 11833
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 315 volte dal 13/06/2013
Vi è la cancellazione dall’albo per i dipendenti part time della pubblica amministrazione; sono incompatibili i due ruoli. Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione, tornando sull’argomento delle incompatibilità del dipendente pubblico. L’incompatibilità tra pubblico impiego part time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla particolare natura di tale attività privata. Lo scopo è quello di tutelare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e l’indipendenza della professione forense al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa. Si mira ad evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione, garantendo così l’indipendenza del difensore rispetto a contrastanti interessi rispetto a quelli del cliente.
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Avv. Katiuscia Verlingieri
Studio Legale Verlingieri & Lavorgna & Maddalena - Benevento, BN
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