Il lavoro prestato in maniera sistematica (e quindi non in maniera eccezionale ed occasionale) dalla Polizia MunicipaIe, senza il rispetto del riposo settimanale, va risarcito a titolo di danno da usura psicofisica (in re ipsa) e va quantificato in maniera equitativa dal giudice. Sulla natura del danno da usura psicofisica derivato dalla mancata fruizione del riposo settimanale e sul regime probatorio allo stesso applicabile secondo i dettami della S.C. occorre richiamare il principio di diritto già affermato da Cass. 20-08-2004 n. 16398, secondo cui “l’interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale....” (Cass. 10-08-2015 n.16665).