Cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza - L.214/2011- applicazione per coloro che non abbiano maturato i requisiti al 31.12.2012
TRIBUNALE DI AREZZO Sezione Lavoro Ordinanza 31 agosto 2012
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
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In materia di trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, la giurisdizione della Corte dei Conti comprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Qualora, invece, il petitum sostanziale della pretesa azionata riguardi direttamente Il rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice del rapporto. Nel caso di specie, dunque, la controversia rientra sotto la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto la richiesta disapplicazione degli atti impugnati incide in via primaria sul rapporto di lavoro, che verrebbe per l'effetto a cessare, mentre il collocamento a riposo costituisce esclusivamente un effetto secondario. L'art. 24 d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, modificando i requisiti di accesso al sistema pensionistico, ha disposto che la nuova disciplina si applichi solo a coloro che alla data del 31/12/2011 non abbiano già maturato i requisiti secondo la previgente normativa. Nel caso di specie la ricorrente a tale data non aveva ancora raggiunto i requisiti per il pensionamento secondo la previgente disciplina e, pertanto, ella non può vantare alcun diritto quesito, ma una mera aspettativa di fatto di cessare il servizio al 1/9/2012, come tale giuridicamente non tutelata.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., C.P., quale appartenente ai ruoli del personale scolastico del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, chiedeva, in via cautelare, di"disapplicare siccome illegittima l'efficacia della circolare ministeriale n. 23 del 12.3.2012 emanata dal resistente MIUR unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, emanati dalla Amministrazione resistente nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissano al 31.12.2011 la data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la normativa vigente prima del d.l. 201/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214/2011 e s.m.i.,
conseguentemente, emettere un provvedimento che, in via cautelare ed urgente, ordini a carico di parte convenuta di dare esecuzione agli obblighi imposti dalle succitate norme primarie e secondarie invocate in parte motiva ciò anche mediante formale emanazione di singoli provvedimenti a favore della ricorrente volti alla fissazione della data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza al termine dell'anno scolastico 2011/2012 (31.8.2012), con decorrenza trattamento 1° settembre 2012, sulla scorta della normativa vigente prima del d.l. 201/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214/2011 e contestualmente procedere ad assegnare nuovi termini e relative modalità per la presentazione delle domande di pensionamento da parte dei ricorrenti in tempo utile per la decorrenza trattamento 1° settembre 2012; con provvedimento che, in ogni caso, in via temporanea tenga luogo dei diritti dei ricorrenti di essere collocati in quiescenza alla data dell'1.9.2012; emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito";
nel merito, in via principale
"accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo della ricorrente alla maturazione dei requisiti necessari entro la data del 31.8.2012 e/o 31.12.2012. anziché al 31.12.2011, e al conseguente collocamento in quiescenza dall'1.9.2012, sulla base della normativa pensionistica a loro applicabile al momento dell'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 (1 settembre 2011 con termine 31 agosto 2012), antecedente al suddetto d.l. 201/2011 convertito in legge che ha introdotto nuova disciplina in materia pensionistica, con le decorrenze indicate nelle rispettive domande di pensionamento;
accertarsi e dichiararsi la violazione da parte convenuta della ratio e delle disposizioni previste nello stesso articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del d.l. n. 201, convertito in legge n. 214/2011, nonché di tutte le norme costituzionali, primarie e di contrattazione collettiva a tutt'oggi in vigore e applicabili al comparto scuola in materia di inizio e cessazione del servizio, per le causali e circostanze di cui al presente ricorso;
ordinare all'amministrazione convenuta di conformarsi a quanto deciso, adottando tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ovvero confermare quelli ut supra richiesti in via cautelare ed urgente, al fine di consentire il corretto esercizio del diritto soggettivo dei ricorrenti di cui alla domanda di accertamento e declaratoria nel merito sub 1)";
in via subordinata, anche in sede cautelare:
"sollevarsi avanti alla Corte Costituzionale eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 38, 97 della Costituzione, dell'art. 24, comma 3, della legge n. 214/2011 e dell'art. 1, comma 21, della legge n. 148/2011 o per una sua lettura costituzionalmente orientata".
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti; nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'invocato provvedimento cautelare, atteso che la ricorrente, alla data del 31.12.2011, non era comunque in possesso dei requisiti necessari, secondo la legge n. 247/2007 (vigente fino al momento dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011), per accedere al trattamento pensionistico, con conseguente inconfigurabilità di alcun diritto quesito in capo alla stessa.
Deve, in primo luogo, essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.
Orbene, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petilum" sostanziale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 12722 del 14.6.2005).
Tuttavia, se la Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti (cfr. Cassazione civile. Sezioni Unite, sentenza n. 18076 del 7.7.2009).
Ora, l'oggetto del presente giudizio verte proprio sulla legittimità della circolare del M.I.U.R. n. 23 del 12.3.2012 (della quale la ricorrente invoca la disapplicazione) nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissa al 31.12.2011 la data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la normativa vigente prima del d.l. 201/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214/2011, il che vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario.
Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, sussiste la giurisdizione del giudice del rapporto (nel caso, quello ordinario), allorquando il petitum sostanziale della pretesa fatta valere riguarda direttamente ed immediatamente il rapporto di lavoro e non il trattamento pensionistico, sulla cui determinazione incide solo in via riflessa e consequenziale (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 22730 del 3.11.2011).
Nel caso in esame, il diritto al collocamento a riposo costituisce solo l'effetto secondario che deriva dalla disapplicazione degli atti impugnati, incidendo quello primario proprio sul rapporto di lavoro che verrebbe, in conseguenza della predetta disapplicazione, a cessare.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'eccezione in parola.
Sgombrato il campo dalla predetta questione preliminare, occorre passare a valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.
Ebbene, sotto il profilo del fumus boni iuris, giova considerare come l'art. 1 del D.P.R. 28.4.1998, n. 351 stabilisca che:
"I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata".
Tale norma, quindi, si limita a fissare il momento di decorrenza del pensionamento del personale scolastico (con il chiaro intento di salvaguardare esigenze di continuità didattica), mentre nulla dice circa il tempo in cui i requisiti necessari per il collocamento a riposo vengono a maturazione per l'interessato.
Sulla materia è recentemente intervenuto l'art. 24 del d.l. n. 201 del 6.12.2011 (convertito nella legge n. 214/2011) che ha sensibilmente modificato i requisiti di accesso al sistema pensionistico, facendo però salvo il diritto alla applicazione della previgente normativa per coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2011.
Ora, è incontestato che alla data del 31.12.2011 la ricorrente non possedesse i requisiti per il pensionamento.
Da ciò deriva che la sua posizione previdenziale non può soggiacere alla disciplina della regge n. 247/2007 (previgente all'entrata in vigore della c.d. riforma Fornero), bensì proprio a quella della legge n. 214/2011 che ha modificato i requisiti di accesso al sistema pensionistico.
Pertanto, non appare sussistere la lamentata illegittimità della circolare ministeriale n. 23 del 12.3.2012 la quale si è limitata a confermare l'applicazione al comporto scuola della previsione generale contenuta nella legge n. 214/2011.
Né appare fondato il richiamo, da parte della ricorrente, al principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, stante il differente ambito operativo della legge n. 214/2011 e del D.P.R. n. 351/98, come sopra evidenziato.
Ne consegue che, al momento dell'inizio dell'anno scolastico 2011/2012, alcun diritto quesito sussisteva in capo alla ricorrente (per non aver ella ancora maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il collocamento a riposo), bensì la mera aspettativa di fatto, come tale non giuridicamente tutelata, di cessare dal servizio all'1.9.2012.
Pertanto, manifestamente infondata sembra appalesarsi pure la censura di incostituzionalità dell'art. 24 della legge n. 214/2011 sollevata dalla ricorrente, per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost., non avendo detta norma efficacia retroattiva e non venendo perciò ad incidere su situazioni soggettive di diritto già cristallizzatesi, sì da determinare irragionevoli disparità di trattamento.
Senza pretermettere che la c.d. riforma Fomero appare pienamente rispondente proprio al dettato dell'art. 97 Cost., essendo finalizzata, nell'ambito del settore pubblico previdenziale, al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (corollari del più generale principio di "buon andamento") nella gestione delle risorse finanziarie dello Stato.
Da ciò deriva il rigetto del ricorso.
La novità e peculiarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
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