In materia di trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, la giurisdizione della Corte dei Conti comprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Qualora, invece, il petitum sostanziale della pretesa azionata riguardi direttamente Il rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice del rapporto. Nel caso di specie, dunque, la controversia rientra sotto la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto la richiesta disapplicazione degli atti impugnati incide in via primaria sul rapporto di lavoro, che verrebbe per l'effetto a cessare, mentre il collocamento a riposo costituisce esclusivamente un effetto secondario. L'art. 24 d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, modificando i requisiti di accesso al sistema pensionistico, ha disposto che la nuova disciplina si applichi solo a coloro che alla data del 31/12/2011 non abbiano già maturato i requisiti secondo la previgente normativa. Nel caso di specie la ricorrente a tale data non aveva ancora raggiunto i requisiti per il pensionamento secondo la previgente disciplina e, pertanto, ella non può vantare alcun diritto quesito, ma una mera aspettativa di fatto di cessare il servizio al 1/9/2012, come tale giuridicamente non tutelata.