Scorrimento delle graduatorie: l'amministrazione è obbligata a pronunciarsi
TAR Lazio-Roma, sez. III bis, sentenza 24.09.2013 n° 8436
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 664 volte dal 15/10/2013
Anche in tema di scorrimento nelle graduatorie, a fronte di una specifica istanza dei privati interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'emanazione di un provvedimento espresso. Il tema è quello dello scorrimento nelle graduatorie: alcuni partecipanti ad un concorso pubblico per accedere alla qualifica di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, erano risultati idonei ma non vincitori. Successivamente, l’amministrazione, a fronte della persistente vacanza degli uffici dirigenziali di secondo livello aveva richiesto l’autorizzazione ad assumere i soggetti risultati idonei e inseriti nelle graduatorie ancora vigenti di tale concorso. Veniva emanata l'autorizzazione richiesta e, tuttavia, l'amministrazione resistente indiceva un nuovo bando di concorso per la copertura di alcuni posti già oggetto della richiesta di poter attingere alle graduatorie in essere. E ciò senza che il precedente procedimento si fosse concluso con un provvedimento espresso.
T.A.R.
Lazio – Roma
Sezione III Bis
Sentenza 5 luglio – 24 settembre 2013, n. 8436
N. 08436/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03836/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3836 del 2013, proposto da:
[VARI], rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso Maria Cristina Manni in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento sulla diffida inerente le modalità di assunzione del personale dirigenziale nonchè di attuazione dello scorrimento per l'anno 2013 della graduatoria del concorso pubblico approvata con ddg del 14/12/2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione in relazione all’istanza di diffida e messa in mora del 24.10.2012 volta alla conclusione del procedimento amministrativo — già avviato nel 2012 — preordinato alla richiesta di autorizzazione ad assumere attingendo ulteriormente, e fino al suo esaurimento, alla graduatoria degli idonei ex d.d.g. 14.12.2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 1-2 del 7-14 gennaio 2010, e sulla G.U., IV serie speciale, n. 5 del 19.1.2010, entro i limiti assunzionali per l'anno in corso.
I predetti espongono di aver partecipato al concorso pubblico, per esami, a dodici posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, indetto con D.D.G. 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 - 4^ Serie speciale — «Concorsi ed esami», del 26 ottobre 2007, risultando collocati tra gli ultimi otto idonei che residuano della graduatoria (originariamente formata da 12 vincitori e 14 idonei).
L’amministrazione, a fronte della persistente vacanza degli uffici dirigenziali di secondo livello – pur dopo le riduzioni all'organico dirigenziale introdotte dell'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012 ed il conseguente taglio del 20% degli uffici dirigenziali- si impegnava a far fronte a tale esigenza, richiedendo l’autorizzazione ad assumere gli idonei provenienti dalle graduatorie, ancora vigenti, del concorso a n. 12 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia (cfr.relazione a firma del Direttore Generale per le RR.UU. -Ufficio IV recante la programmazione triennale delle assunzioni 2011 — 2013, recepita nella nota del ministro prot. MPIAAODGRUREG.UDD. 5356 del 21.3.2011), previa quantificazione delle risorse a disposizione.
Con D.P.C.M. 28.10.2011, vistato dalla Corte dei Conti in data 1.2.2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca veniva autorizzato al reclutamento di n. 23 unità da preporre ad uffici dirigenziali di secondo livello, dando atto che la richiesta «è stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle datazioni organiche vigenti» e che “le risorse finanziarie previste dalla normativa vigente sono già impegnate per le procedure concorsuali autorizzate”.
Malgrado la pendenza della graduatoria approvata con D.D.G. 14.12.2009, con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale del 9.10.2012 veniva indetto un concorso per la copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delta Ricerca (impugnato dai ricorrenti con motivi aggiunti proposti nel separato ricorso n.3031/2012) che comunque, nella parte motiva, evidenziava che "l'indizione del concorso pubblico non costituisce elemento ostativo allo scorrimento, nel rispetto delle regole previste in materia dalla normativa vigente, della preesistente graduatoria di concorso per dirigenti amministrativi".
Stante l’ulteriore inerzia dell’amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art.117 c.p.a.. per vedersi dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. e condannare la stessa all’adozione di un provvedimento espresso.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso e nella camera di consiglio del 5 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, come da precedente della Sezione, pronunziato con riferimento ad un caso del tutto analogo, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. Tar Lazio, III bis, sentenza n. 3496/2013).
Risulta infatti dagli atti di causa che l’amministrazione ha solo parzialmente esitato l’istanza proposta dai ricorrenti in data 24.10.2012, omettendo di concludere il procedimento avviato con l’emanazione di un provvedimento espresso, con riferimento agli ultimi 8 candidati utilmente collocatisi in graduatoria, relativamente alle assunzioni da avviare entro il 2013 .
Ed infatti, con nota del 22.11.2012, il MIUR ha dato atto dell'avvio del procedimento di autorizzazione all’assunzione degli idonei provenienti dalla graduatoria – che è tuttora vigente, in quanto prorogata al 31.12.2013 ai sensi dell'art. 1 co. 388 L. 24.12.2012 n. 228 - del concorso a n. 12 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia limitatamente a 5 unità di idonei (tutti effettivamente assunti entro il 31/12/2012).
Tale procedimento, con riferimento ai restanti interessati, non risulta quindi concluso con l’adozione di un provvedimento espresso; la citata deliberazione del 22.11.2012 infatti, oltre a non dare contezza della richiamata limitazione numerica con riferimento al contingente delle assunzioni per l’anno 2012 – come argomentato nella citata sentenza- non specifica se, come ed entro quali termini l’amministrazione proseguirà il procedimento per l'anno 2013, venuti meno i vincoli per il 2012.
Posto che è principio generale, codificato nell'art. 2 della legge 241/1990, quello secondo cui l'Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l'esercizio del potere che l'ordinamento le ha attribuito (e ciò anche quando ritenga di dover respingere le domande presentate), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento ha previsto per la tutela delle proprie ragioni (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 24-05-2013, n. 2826; Cons. Stato Sez. V, 07-05-2013, n. 2464; T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 12-06-2013, n. 965), il ricorso va accolto e va, pertanto, dichiarata la illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione dell’istruzione sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 24 ottobre 2012 e l’obbligo della stessa di rispondere a detta istanza con un provvedimento espresso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone come in motivazione indicato.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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