Procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro
Commentatore
super esperto
.
Cassazione civile , sez. un., 25 novembre 2008, n. 28058
In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipin
In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipin
- Leggi la sentenza -
In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) e i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione - Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione - Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente di Sezione - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 1703/2007 proposto da: C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso lo studio dell'avvocato TORTORICI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (A.S.I.), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e contro D.M.L.; - intimato - per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio pendente n. 1473/99 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA; udito l'avvocato Giovanni TORTORICI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatto
1. C.F., dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per esservi transitato - sin dalla data di costituzione dell'ente - dal Centro Nazionale Ricerche (CNR), propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da lui promosso, con ricorso notificato il 15 gennaio 1999, dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, per ottenere l'annullamento della Delib. Consiglio di Amministrazione Agenzia Spaziale 17 novembre 1998, n. 102, di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli e colloquio per la copertura di due posti del primo livello professionale - profilo dirigente tecnologo, nonchè dell'atto di nomina della relativa commissione giudicatrice e di tutti gli atti connessi.
2. Il C. riferisce che la menzionata procedura concorsuale ed altre similari erano finalizzate a porre termine al complesso iter di trasferimento all'ASI del personale proveniente dal CNR e che altri dipendenti avevano già impugnato atti e graduatorie di diversi concorsi; sennonchè per alcuni fra questi il T.A.R. aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai dipendenti per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, per cui egli, in via preventiva, aveva inteso proporre il regolamento della giurisdizione a queste Sezioni unite.
3. Domanda, quindi, con ricorso proposto contro l'ASI e notificato altresì al controinteressato D.M.L., che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo da lui adito.
4. L'ASI resiste con controricorso sostenendo invece la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
1. L'Agenzia Spaziale Italiana, istituita e disciplinata dalla L. 30 maggio 1988, n. 186, e munita di personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 1, di detta legge, ha natura di ente pubblico non economico, i cui compiti istituzionali sono attuati mediante atti disciplinati dalle norme del diritto privato (cfr. Cass., sez. un., 19 gennaio 2001, n. il). Trovano quindi applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, in particolare l'art. 63, comma 4, nonchè i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai criteri di riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo con riguardo alle procedure concorsuali.
In particolare, queste Sezioni unite hanno più volte precisato che il richiamato art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorchè vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici), e i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26021, ord. ; 19 febbraio 2007, n. 3717; io gennaio 2007, n. 220).
2. Nella specie, occorre precisare che l'art. 19, della menzionata legge istitutiva dell'ASI, L. n. 186 del 1988, ha previsto il trasferimento a domanda, presso il nuovo ente, del personale del CNR incaricato dello svolgimento dei compiti previsti dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE); l'assunzione deve essere disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI previo esame della ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge; l'art. 53, del Regolamento del personale ASI, approvato con Delib. 26 luglio 1990, n. 210, ha disposto in ordine all'inquadramento, il quale si attua mediante una prima fase con cui si attribuisce al personale la qualifica in godimento e una seconda fase in cui si procede all'inquadramento definitivo nella qualifica corrispondente alle funzioni effettivamente svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'ASI; per tale seconda fase - secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente - il Consiglio di Amministrazione dell'ente, sulla base di un accordo sindacale, ha previsto lo svolgimento di concorsi interni per titoli e colloqui riservati al personale proveniente dal CNR, dei quali quello menzionato in narrativa ha interessato l'odierno ricorrente.
3. La descrizione delle norme e delle circostanze che hanno dato luogo alla procedura concorsuale in esame consente di ritenere che quest'ultima realizza, mediante una selezione riservata ai dipendenti provenienti dal CNR, la ricognizione delle mansioni svolte presso l'ASI, a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia, da lavoratori che erano, dunque, già assunti presso quest'ultima, sì che la medesima attività ricognitiva si risolve in un giudizio di idoneità finalizzato al definitivo inquadramento, e non già alla instaurazione del rapporto di lavoro: questo era già esistente e si trattava dunque di definirne l'inquadramento mediante attribuzione di una qualifica corrispondente alle mansioni svolte, e comunque all'interno della medesima area di assunzione.
Si tratta, all'evidenza, di una ricognizione interna a ciascuna area funzionale, attuata con modalità concorsuali ma con funzione del tutto diversa da quella propria del concorso finalizzato all'instaurazione del rapporto di lavoro con il vincitore.
4. In applicazione dei principi sopra precisati, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi a quest'ultimo, individuato, in ragione della competenza, nel Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi gli effetti della translatio judicii per cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservano nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109).
6. Dovendo provvedere su tutte le fasi del giudizio, all'esito di una pronuncia riconducibile nella previsione dell'art. 385 c.p.c., comma 2, reputa il Collegio di compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio in ragione della difficoltà della questione di giurisdizione oggetto del regolamento.
P.Q.M
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per lo svolgimento del giudizio di merito. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008
Commenta questo documento