La pronuncia del Tar Bari affronta tre rilevanti questioni: 1. il problema della giurisdizione, risolto nel senso di affermare quella del giudice ammministrativo, quando si faccia valere non l'aspirazione allo scorrimento della graduatoria ma l'illegittimità della scelta –a monte- dell'amministrazione di coprire i posti attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri enti con preferenza per le graduatorie più recenti 2. il criterio da presceglere nel caso di scorriment di graduatorie, quello cioè cronologico “prior in tempore potior in iure” che deve indurre a preferire le graduatorie più risalenti in corso di validità 3. la circstanza per cui l’art.32 della legge n.69/2009, che ha ad oggetto lìintroduzione di un nuovo regime di pubblicità dei provvedimenti amministrativi tramite pubblicazione degli stessi sui siti web delle amministrazioni, costituisce disposizione programmatica da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ancora adottato, cui è rimessa dalla stessa norma la determinazione delle modalità della pubblicazione nei siti informatici con valenza di pubblicità legale.