Concorso scuola: ammessi con riserva nonostante punteggio inferiore TAR Lazio-Roma, sez. III bis, ordinanza 26.01.2013 n° 375
TAR Lazio-Roma, sez. III bis, ordinanza 26.01.2013 n° 375
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 459 volte dal 31/01/2013
Con ordinanza cautelare n. 375/2013 il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia provvedimento di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto n. 82/12. In sostanza, il TAR ha ritenuto che il ricorrente, il quale aveva ottenuto un punteggio leggermente inferiore alla soglia di sufficienza, debba comunque prendere parte alle ulteriore fasi del concorso. (da altalex)
Sezione III Bis
Ordinanza 24-26 gennaio 2013, n. 375
N. 00375/2013 REG.PROV.CAU.
N. 11159/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11159 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A. D., rappresentato e difeso dall'avv. Irene Lo Bue, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, dui cui al decreto n. 82/12.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Esaminata la posizione della ricorrente con riguardo all’esito delle prove selettive già svolte ed al punteggio dalla stessa riportato lievemente inferiore al minimo che consente la ammissione alle prove scritte;
Considerata la imminenza dello svolgimento delle prove scritte cui la ricorrente non può partecipare stante l’esito delle prove selettive;
Che si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare anche se agli esclusivi fini della partecipazione con riserva della ricorrente alle prove scritte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare della ricorrente agli esclusivi fini della ammissione con riserva alle prove scritte del concorso di cui trattasi.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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