Una società d’installazione di impianti telefonici ha convenuto un’altra società operante nel suo stesso settore commerciale ma in una provincia diversa la quale, dopo aver assunto due suoi dipendenti e pubblicizzato con i clienti tali nuove assunzioni, aveva iniziato ad operare anche nella sua zona. La concorrenza sleale non può dedursi dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente. Piuttosto, occorre rinvenire nella specie elementi dai quali inferire che la contestata assunzione, di per sé legittima, sia stata attuata con il precipuo fine di acquisire la clientela dell’attrice o comunque di nuocere a quest’ultima.