In ipotesi di ritardo nel pagamento della retribuzione, il datore non può trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore, pertanto l’azione esecutiva intrapresa da quest’ultimo ha per oggetto la retribuzione lorda, che includa ritenute previdenziali e fiscali. Lo hanno stabilito i giudici di Piazza Cavour con la sentenza 28 settembre 2011, n. 19790 in accoglimento del ricorso proposto da una lavoratrice avverso il proprio datore. La Corte riconosce i motivi esposti dalla prestatrice di lavoro manifestamente fondati, “dovendo l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali”. Il principio espresso dalla Cassazione travolge le sentenze di merito dove si era statuito che gli importi sui quali intraprendere l’azione esecutiva dovessero essere “netti”, non comprensivi pertanto delle ritenute. La difesa della prestatrice di lavoro incentra la tesi difensiva sulla circostanza che gli importi da percepire a titolo di differenze retributive per gli anni precedenti rappresentano retribuzioni arretrate, rispetto alle quali l’onere della corresponsione dei contributi agli enti grava esclusivamente al datore di lavoro. Da ciò consegue che l’importo di cui all’esecuzione esecutiva è al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, in quanto il prestatore non può essere gravato di ciò che grava per legge sul datore. Al contrario, il datore di lavoro trattiene le somme sulla retribuzione lorda soltanto se il pagamento dello stipendio è tempestivo. Il datore può quindi trattenere gli importi relativi alle ritenute contributive e fiscali, decurtandole dalla retribuzione lorda del prestatore, solo in ipotesi di pagamento tempestivo della retribuzione: se invece i contributi vengono pagati parzialmente, oppure in ritardo, l’eventuale fase esecutiva intrapresa dal prestatore per la liquidazione dei crediti pecuniari derivanti da differenze retributive, va operata al lordo delle ritenute. In definitiva, quando il datore abbia omesso l’obbligo di versare le ritenute, il datore non può rivalersi verso il lavoratore per le ritenute previdenziali. Le ritenute fiscali gravano invece sul lavoratore, il quale a seguito della dichiarazione sui contributi percepiti, sarà obbligato a versare le relative imposte, sulla base del criterio di cassa e non di competenza.