Se il lavoratore attesta false trasferte di lavoro, licenziamento legittimo e con giusta causa
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 9 maggio 2012, n. 7096
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 873 volte dal 16/07/2012
Un funzionario di banca richiede, ed ottiene, rimborsi per trasferte mai effettuate, in circa cinque mesi; la banca datrice di lavoro accerta la falsificazione a seguito di indagini, all'esito delle quali procede alla formulazione degli addebiti e all' intimazione del licenziamento disciplinare. In primo luogo, il requisito dell'immediatezza della contestazione va intenso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno ampio quando l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, richieda uno spazio temporale più ampio tale da far slittare, rispetto al verificarsi dei fatti, il provvedimento di recesso. Sul concetto di giusta causa, perchè si possa parlare di proporzionalità tra addebito e recesso, ciò che rileva è ogni condotta che, per la sua gravità, scuota sensibilmente la fiducia del datore di lavoro, e fa ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
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