Il nuovo rito del lavoro non si applica a fattispecie non riconducibili in via immediata all’ “impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300”, come quelle relative alla legittimità del termine apposto al contratto in quanto la specialità del rito non consente una interpretazione estensiva delle ipotesi ad esso assoggettabili. (*) Riferimenti normativi: art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 1, co. 48 e ss., L. 28 giugno 2012, n. 92.