Rito del lavoro, riforma Fornero, rito speciale, contratto, termine, legittimità
Tribunale Palermo, sez. lavoro, ordinanza 15.01.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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Il nuovo rito del lavoro non si applica a fattispecie non riconducibili in via immediata all’ “impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300”, come quelle relative alla legittimità del termine apposto al contratto in quanto la specialità del rito non consente una interpretazione estensiva delle ipotesi ad esso assoggettabili. (*) Riferimenti normativi: art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 1, co. 48 e ss., L. 28 giugno 2012, n. 92.
Sezione Lavoro
Ordinanza 15 gennaio 2013
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott. Maia Letizia Barone, nella causa civile avente ad oggetto anche l'impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma 48 e segg. legge n. 92/12, promossa da
M. A. rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mannelli
contro ITALIA LAVORO S.PA. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Mussila, Manuela Rodio e Marco Scuialdone
ITALIA LAVORO SICILIA S.PA. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvto Alessandra Schirò
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 gennaio 2013,
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 1 c. 47 e c. 48 I. n. 92/2012 sollevata dalla società Italia Lavoro s.p.a.;
ritenuto che oggetto del contendere è la legittimità dei co.co.pro stipulati tra le parti e che parte ricorrente chiede espressamente, in via principale, la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la pronuncia di nullità del termine apposto ai contratti;
che dalla stessa prospettazione dei fatti si evince che il rapporto di lavoro inter partes si è interrotto alla scadenza della proroga dell'ultimo contratto;
che, pertanto, oggetto del contendere non è in via immediata "l'impugnativa di licenziamento nell'ipotesi regolate dall'art. 18 della l. n. 300/1970" come previsto dall'art. 1 comma 47 l. n. 92/2012;
che la specialità del rito non consente una interpretazione estensiva delle ipotesi ad esso assoggettabili;
DISPONE
procedersi con il rito ordinario
visti gli arti 413 e ss c.p.c;
dispone la comparizione personale delle parti per l'udienza di discussione del 11 luglio 2013 alle ore 11,15;
assegna il termine perentorio di 60 giorni da oggi a parte ricorrente e di 10 giorni prima dell'udienza di cui sopra alle società convenute per l'eventuale integrazione degli atti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
Palermo, il 15 gennaio 2013.
IL GIUDICE
Depositato 15 gennaio 2013
Il Cancelliere
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