Il licenziamento con preavviso è sanzione sproporzionata per il lavoratore che, in seguito al ritiro della patente di guida a causa di stato di ebrezza, non possa svolgere il turno settimanale di reperibilità per interventi urgenti al di fuori dell’orario di lavoro. Nel caso di specie il lavoratore veniva licenziato dal datore di lavoro per il riflesso automatico che la sua condotta aveva avuto sul vincolo fiduciario a fondamento del rapporto di lavoro. Respinge la validità di questa scelta la Corte di Appello che nel suo giudizio rileva che l’essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative. Inoltre, nella notte in cui il lavoratore non aveva potuto svolgere il proprio turno di reperibilità, nessuna chiamata veniva effettuata. Da ciò il venire meno del riflesso automatico sul vincolo fiduciario, automatismo che tuttavia non poteva verificarsi senza la valutazione delle circostanze e delle modalità concrete del fatto e del suo contesto.