In caso di reintegra nel posto di lavoro, il termine di 30 giorni (dalla ricezione dell’invito del datore a riprendere il servizio), previsto dall’art. 18, L. 300/70 a pena della risoluzione del rapporto di lavoro, è stabilito nell’interesse del lavoratore. Ne consegue che la risoluzione è ammissibile solo se l’invito è adeguatamente specifico, non essendo sufficiente la manifestazione di una