Il principio che regola l’onere probatorio in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di chance è che il ricorrente ha l’onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento. Di fronte all’inottemperanza dell’obbligo di predisporre i criteri di selezione degli impiegati necessari per il riconoscimento e l’attribuzione della qualifica superiore da parte dell’ente pubblico/datore di lavoro, in ossequio ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale, spetta al singolo dipendente non promosso, che chieda in giudizio il risarcimento del danno da perdita di possibilità di promozione, provare il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale ed il danno subito. E’, in altre parole, necessaria l’allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettive e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione.