Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante quando ricorra colpa grave da parte della lavoratrice. La colpa grave, tuttavia, non può ritenersi integrata dall'accertata sussistenza di una giusta causa oppure di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista - connotata, appunto, dalla gravità - e, proprio per questo, diversa dalla colpa (in senso lato) che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere sanzionato con il licenziamento. Di conseguenza, il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto, è nullo ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 5, e alla nullità consegue, secondo le regole generali la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni.