La portata delle garanzie apprestate dall'art. 7 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavorato, secondo cui "il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa" (secondo comma) e "in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa" (quinto comma) deve essere verificata alla luce dell'indirizzo espresso, con riguardo alla funzione del termine previsto da questa ultima disposizione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 26 aprile 1994, n. 3965, e ribadito con la decisione 7 maggio 2003, n. 6900 e, di recente, dalla pronunzia in esame. Con tali pronunzie si è affermato che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorchè il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive; ciò in considerazione della ratio della normativa in esame, rivolta ad impedire che la irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l'incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione, sicchè il termine previsto indica il tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese. In questa prospettiva, in cui acquista rilevanza decisiva la valutazione delle effettive esigenze di difesa, (realizzabili compiutamente anche prima della scadenza del detto termine) l'ulteriore attesa, prima della conclusione del procedimento disciplinare, di un tempo superiore a quello massimo indicato -al fine di consentire su richiesta del dipendente uno sviluppo delle difese già presentate con le giustificazioni scritte - può ritenersi imposta al datore di lavoro da una esigenza di rispetto sostanziale del diritto di difesa dell'incolpato, nel senso che la necessità di accogliere la richiesta di dilazione della conclusione dell'indagine disciplinare si prospetta, come rilevato da Cass. civ., n. 4187 del 2002, quando l'esigenza suddetta non possa essere soddisfatta altrimenti, in relazione alla incompiutezza - per motivi oggettivi, estranei alla volontà del lavoratore - delle giustificazioni già presentate.